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[1]I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.
[2]Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento puo' essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato, dalla Giunta provinciale, sovra istanza del ricorrente, in camera di Consiglio.
Testo in vigore dal 6 maggio 1890 al 22 dicembre 2008
