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[1]Nei casi d'urgenza il presidente della Giunta puo' abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nell'art. Per gravi motivi puo' anche prorogarlo.
[2]Nell'uno e nell'altro caso dovra' essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie di che nell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 6 maggio 1890 al 22 dicembre 2008
