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Entro quindici giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorita' e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare, nella segreteria della Giunta provinciale, memorie, fare deduzioni sulla ammissibilita' o sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.
Testo in vigore dal 6 maggio 1890 al 22 dicembre 2008
