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[1]I ricorsi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse o da un procuratore speciale.
[2]Essi debbono essere notificati all'autorita' che ha emesso il provvedimento, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.
Testo in vigore dal 6 maggio 1890 al 22 dicembre 2008
