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[1]Spetta alla Giunta provinciale amministrativa di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, che non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria, ne' appartengano alla giurisdizione di corpi o collegi speciali:
[2]1. contro le deliberazioni dell'autorita' di pubblica sicurezza in materia di licenza di esercizi pubblici e di agenzie pubbliche, ai termini degli articoli 50, 51, 52, 67 e 69 della legge sulla pubblica sicurezza del 23 dicembre 1888, 5888 (serie 3ª);
[3]2. contro le deliberazioni delle rappresentanze delle provincie, dei comuni, delle Opere pie e di ogni altro ente morale soggetto alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, coi quali siano state inflitte agli impiegati rispettivi pene disciplinari inferiori a quelle indicate nel n. 12 dell'articolo precedente o siansi dati, intorno alla loro carriera, provvedimenti diversi da quelli nell'articolo medesimo indicati.
Testo in vigore dal 6 maggio 1890 al 22 dicembre 2008
