Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1890 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]E' ammessa la domanda di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile, e previo deposito della somma di lire 100 che e' devoluta all'erario in caso di rigetto delle domande.
[2]E' dispensata dal deposito l'Amministrazione.
Testo in vigore dal 6 maggio 1890 al 22 dicembre 2008
