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[1]La decisione deve contenere:
[2]1° il nome e cognome del ricorrente e il suo domicilio o residenza;
[3]2° il tenore delle domande;
[4]3° i motivi in fatto e in diritto;
[5]4° il dispositivo;
[6]5° la firma dei consiglieri con la indicazione del consigliere estensore;
[7]6° la indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui e' pronunziata.
[8]I requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 sono a pena di nullita'.
[9]Il ricorrente che soccombe e' condannato alle spese di giudizio.
[10]Quando concorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate.
[11]L'onorario di avvocato o procuratore repetibile dalla parte condannata non puo' essere liquidato in una somma maggiore di lire 100 per ciascuna decisione.
Testo in vigore dal 6 maggio 1890 al 22 dicembre 2008
