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Entro quindici giorni dalla notificazione fatta alle parti a cura del segretario della Giunta che la istruttoria supplementare e' stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, il ricorrente deve, sotto pena di decadenza, presentare al presidente domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso.
Testo in vigore dal 6 maggio 1890 al 22 dicembre 2008
