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[1]Se la Giunta provinciale riconosce che l'istruzione dell'affare e' incompleta o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere in merito, puo' promuovere il parere dei corpi consultivi istituiti per legge o per regolamento, richiedere alla Amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti, od ordinare all'Amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.
[2]Ove le verificazioni ordinate importino spese debbono essere anticipate dalla parte ricorrente.
Testo in vigore dal 6 maggio 1890 al 22 dicembre 2008
