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[1]Le udienze della Giunta sono pubbliche ed e' ammesso il ministero dell'avvocato o procuratore legale munito di procura speciale.
[2]L'Amministrazione puo' farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i funzionari da essa dipendenti.
[3]Lette le conclusioni contenenti i motivi di fatto e di diritto, le parti e i loro rappresentanti, ove siano presenti, possono essere ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto.
[4]La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e della deliberazione e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 6 maggio 1890 al 22 dicembre 2008
