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[1]Ogni falsita' commessa:
[2]1° Fabbricando, contraffacendo o alterando il marchio pubblico; 2° Imprimendolo o trasportandolo sopra oggetti ai quali non sia stato apposto dal pubblico saggiatore;
[3]E' punita con le pene stabilite dal Codice penale per la contraffazione dei bolli e punzoni governativi destinati al marchio delle materie d'oro e d'argento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187
1Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera i) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] i) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª)".
Testo in vigore dal 17 giugno 1901 al 8 dicembre 1902
