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[1]Ogni falsita' commessa:
[2]1° Fabbricando, contraffacendo o alterando il marchio pubblico; 2° Imprimendolo o trasportandolo sopra oggetti ai quali non sia stato apposto dal pubblico saggiatore;
[3]E' punita con le pene stabilite dal Codice penale per la contraffazione dei bolli e punzoni governativi destinati al marchio delle materie d'oro e d'argento.
Testo in vigore dal 1 giugno 1872 al 17 giugno 1901
