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((Lo smercio nel Regno dei prodotti indicati all'articolo 1, preparati all'estero, potra' essere autorizzato dal Ministro dell'Interno, su parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanita' e sotto le condizioni da stabilirsi nel Regolamento di cui al ricordato articolo, purche' siano stati fabbricati col controllo dei rispettivi Stati)).
Testo in vigore dal 4 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
