Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1900 al 4 luglio 1901. Leggi il testo vigente →

Lo smercio nel Regno dei prodotti contemplati nell'articolo 1, preparati all'estero, non potra' farsi senza l'autorizzazione del Ministro dell'Interno, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanita', e sotto le condizioni da stabilirsi nel Regolamento di cui all'articolo ricordato.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1900 al 4 luglio 1901

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1899-12-21;472~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari