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Lo smercio nel Regno dei prodotti contemplati nell'articolo 1, preparati all'estero, non potra' farsi senza l'autorizzazione del Ministro dell'Interno, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanita', e sotto le condizioni da stabilirsi nel Regolamento di cui all'articolo ricordato.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1900 al 4 luglio 1901
