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Per la concessione di mutui di cui all'art. 1 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mutuare al tesoro dello Stato la somma di lire trentacinque milioni, nel limite di dodici milioni pel primo anno, dodici milioni pel secondo ed undici milioni per il terzo, a cominciare dall'esercizio 1922-923. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 7 ottobre 1923, n. 2599, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma di L. 35,000,000 che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mutuare al Tesoro dello Stato, a termini dell'art. 4 della legge 24 luglio 1922, n. 1046, per la concessione di mutui di cui all'art. 1 della stessa legge, e' elevata a L. 45,000,000, nei seguenti limiti annui: Pel 1922-23 L. 12,000,000 » 1923-24 » 12,000,000 » 1924-25 » 12,000,000 » 1925-26 » 9,000,000"
Testo in vigore dal 30 dicembre 1923 al 16 dicembre 2009
