Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1922 al 30 dicembre 1923. Leggi il testo vigente →
Per la concessione di mutui di cui all'art. 1 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mutuare al tesoro dello Stato la somma di lire trentacinque milioni, nel limite di dodici milioni pel primo anno, dodici milioni pel secondo ed undici milioni per il terzo, a cominciare dall'esercizio 1922-923.
Testo in vigore dal 29 luglio 1922 al 30 dicembre 1923
