Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1912 al 16 agosto 1992. Leggi il testo vigente →
Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza il godimento dei diritti politici, potranno conseguirlo per decreto Reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell'art. 4.
Testo in vigore dal 30 giugno 1912 al 16 agosto 1992
