Art. 17
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[1]Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del Codice civile, l'art. 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.
[2]Nulla pero' e' innovato alle leggi esistenti riguardo alla concessione per decreto Reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli italiani che non appartengono al Regno.
[3]Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.
Testo in vigore dal 30 giugno 1912 al 16 agosto 1992
