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[1]Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del Comune, dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un Regio agente diplomatico o consolare all'estero.

[2]La facolta' di ricevere le dichiarazioni potra' essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali.

Testo in vigore dal 30 giugno 1912 al 16 agosto 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-13;555~art16 · fonte del testo

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