Art. 16
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[1]Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del Comune, dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un Regio agente diplomatico o consolare all'estero.
[2]La facolta' di ricevere le dichiarazioni potra' essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali.
Testo in vigore dal 30 giugno 1912 al 16 agosto 1992
