Art. 13
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[1]L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalita' stabilite.
[2]Le domande e dichiarezioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.
Testo in vigore dal 30 giugno 1912 al 16 agosto 1992
