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Il debito rappresentato da biglietti o titoli equivalenti, emessi per proprio conto da ciascun dei sei istituti indicati nell'articolo 1, non potra', sotto qualunque forma e causa, ammontare a somma maggiore del triplo del patrimonio posseduto, o capitale versato, escluso il fondo di riserva o massa di rispetto, ne' del triplo del numerario esistente in cassa in metallo o in biglietti consorziali, salvo il disposto con gli articoli 10 e 13 di questa legge.
Testo in vigore dal 22 maggio 1874 al 23 aprile 1881
