Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La tassa annuale di cui all'articolo 24 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, e' stabilita in lire una per ogni cento lire dei biglietti o titoli equivalenti, pagabili al portatore, a vista, detratto il terzo per la riserva. Questa tassa sara' applicata dalla pubblicazione della presente legge in avanti.
[2]I biglietti consorziali a corso forzoso sono esenti da detta tassa.
[3]8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 aprile 1881, n. 133
8La L. 7 aprile 1881, n. 133 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Sono mantenuti in vigore, in quanto non siano modificati dalla presente legge, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 e 31 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), nonche' l'articolo 2 della legge 30 giugno 1878, n. 4430".
Testo in vigore dal 23 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
