Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1874 al 23 aprile 1881. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa annuale di cui all'articolo 24 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, e' stabilita in lire una per ogni cento lire dei biglietti o titoli equivalenti, pagabili al portatore, a vista, detratto il terzo per la riserva. Questa tassa sara' applicata dalla pubblicazione della presente legge in avanti.

[2]I biglietti consorziali a corso forzoso sono esenti da detta tassa.

Testo in vigore dal 22 maggio 1874 al 23 aprile 1881

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-04-30;1920~art25 · fonte del testo

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