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[1]La tassa annuale di cui all'articolo 24 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, e' stabilita in lire una per ogni cento lire dei biglietti o titoli equivalenti, pagabili al portatore, a vista, detratto il terzo per la riserva. Questa tassa sara' applicata dalla pubblicazione della presente legge in avanti.
[2]I biglietti consorziali a corso forzoso sono esenti da detta tassa.
Testo in vigore dal 22 maggio 1874 al 23 aprile 1881
