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[1]Il Governo per bisogni straordinari ed urgenti del commercio, e dopo essersi esperimentato l'aumento dello sconto, potra' permettere a tutti i sei istituti, che oltrepassino nella loro rispettiva circolazione i limiti prefissi negli articoli precedenti, a condizione che questa maggiore circolazione non ecceda mai il 40 per cento del patrimonio o capitale stabilito con gli articoli 9 e 10.
[2]Siffatta permissione dovra' sempre essere accompagnata da un ulteriore aumento dello sconto, e dovra' indicare il termine entro il quale gli istituti sieno obbligati a rientrare nei limiti della loro ordinaria circolazione.
[3]Questo termine non potra' essere maggiore di tre mesi dalla data della autorizzazione medesima.
[4]Tale maggiore circolazione sara' impiegata esclusivamente in isconto di cambiali a scadenza non maggiore di tre mesi.
[5]Gli utili netti di questa maggiore circolazione saranno a totale beneficio dell'erario.
[6]8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 aprile 1881, n. 133
8La L. 7 aprile 1881, n. 133 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Sono mantenuti in vigore, in quanto non siano modificati dalla presente legge, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 e 31 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), nonche' l'articolo 2 della legge 30 giugno 1878, n. 4430".
Testo in vigore dal 23 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
