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Il debito degli istituti medesimi rappresentato da biglietti ad ordine, tratte, fedi di credito, polizze, mandati, assegni od altri titoli diversi da quelli indicati all'articolo 7, ma pagabili a vista, ovvero da conti correnti a semplice richiesta, di qualunque specie o denominazione, sara' altresi' guarentito da tanto altro numerario in cassa, quanto corrisponda almeno ad un terzo del debito stesso.
Testo in vigore dal 22 maggio 1874 al 23 aprile 1881
