Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'ammontare totale del patrimonio o capitale utile alla tripla circolazione, non potra' essere maggiore per ciascun istituto, di quello accertato al 31 dicembre 1873, salvo le disposizioni seguenti:
[2]1. La Banca Romana e' autorizzata ad emettere, entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, la seconda serie di 5000 azioni, e dentro tre mesi successivi la terza serie di altre 5000 azioni;
[3]Il valore nominale delle 10,000 azioni di nuova emissione sara' computato nell'accertamento del patrimonio o capitale. L'eventuale maggiore prodotto della vendita di dette azioni, dovra' andare nel fondo di riserva o massa di rispetto;
[4]2. I Banchi di Napoli e di Sicilia sono autorizzati ad aumentare, nei modi consentiti dai loro statuti, ed indipendentemente dal fondo di riserva o massa di rispetto, il proprio patrimonio o capitale, sino al 50 per cento della somma accertata giusta l'articolo precedente;
[5]Tale aumento sara' considerato come esistente sino da ora per gli effetti dell'articolo 7; ma se nel termine di dieci anni non fosse effettivamente compiuto, la circolazione dei biglietti di detti Banchi sara' ridotta in proporzione;
[6]3. Per la Banca Nazionale nel Regno d'Italia la somma di 50 milioni effettivamente versata al 31 dicembre 1873, in aggiunta ai primi 100 milioni, sara' computata come capitale utile agli effetti dell'articolo 7. Pero' l'emissione di biglietti relativa a due terzi dei detti 50 milioni non potra' farsi dalla Banca, se non successivamente in 12 rate uguali, a cominciare dal 1° ottobre 1874, secondo le scadenze del prestito nazionale.
[7]Compiuta la conversione di tale prestito, la circolazione massima della predetta Banca non potra' mai eccedere la somma di 450 milioni.
[8]Salvo queste disposizioni, la convenzione relativa al prestito sopradetto, approvata con legge 19 aprile 1872, n. 759, rimane ferma in ogni sua parte.
[9]Ogni altro aumento che in qualunque modo e sotto qualunque titolo fosse portato ai patrimonii o capitali degli Istituti suddetti, secondo la facolta' loro attribuita dai rispettivi, statuti, varra' di semplice fondo di riserva e non potra' autorizzare alcun aumento alla circolazione di biglietti.
[10]8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 aprile 1881, n. 133
8La L. 7 aprile 1881, n. 133 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Sono mantenuti in vigore, in quanto non siano modificati dalla presente legge, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 e 31 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), nonche' l'articolo 2 della legge 30 giugno 1878, n. 4430".
Testo in vigore dal 23 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
