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[1]Sono esclusi dalla assegnazione alla Congregazione di Carita' gli edifici che alla data della presentazione di questa legge trovansi destinati al servizio del culto e finche' venga loro conservata questa destinazione. Venendo a cessare tale destinazione anche detti edifici si intendono devoluti alla Congregazione di Carita' per gli scopi stabiliti dall'articolo 11 della legge 20 luglio 1890 n. 6980 e dalla presente.
[2]L'ente al quale tali edifici sono lasciati per il servizio del culto e' tenuto a soddisfare le tasse e i pesi che vi sono inerenti. Qualora non vi provveda e sia promosso giudizio di espropriazione, si fara' luogo senz'altro alla devoluzione come sopra stabilita in favore della Congregazione di Carita', salvo a questa l'obbligo di soddisfare all'esattore i tributi privilegiati a termine dell'articolo 1962 del Codice Civile.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 22 dicembre 2008
