Pure la posizione del creditore doveva essere considerata secondo equità. Il rapporto di anticresi è rapporto accessorio di garanzia, che, se genera un diritto nel creditore, gli dà altresì il dovere di coltivare il fondo e di assumersi altre cure. Egli può rinunciare al diritto di garanzia (art. 1961, terzo comma); caduto il diritto cadono i doveri connessi, salvo patto contrario. In applicazione di una regola generale, si è stabilita l'indivisibilità della garanzia (art. 1962, primo comma), così come si è disposto per il contratto di pegno (art. 2799). Infine si è riprodotto per l'anticresi, come per ogni altra garanzia avente per oggetto una cosa, il divieto del patto commissorio (art. 1963). Qui, come per il pegno e per l'ipoteca (articolo 2744), si è colpito il patto anche se intervenuto posteriormente alla conclusione del contratto. Buona parte della dottrina era per la validità del patto posteriore; ma non si è creduto di seguirla. Il debitore è sempre in uno stato di soggezione, prima e dopo. Le angustie anteriori al contratto deprimono la sua libertà di volere; ma dopo aver ottenuto il credito, egli deve provvedere alla sua estinzione e, se gli è impossibile o difficile l'adempiere, vede profilarsi lo spettro della esecuzione forzata, che gli deprime ugualmente la libertà di determinazione. DELLA TRANSAZIONE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 771