Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 maggio 1869 al 17 aprile 1870. Leggi il testo vigente →
Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti per conto dello Stato, e quelle di agente per l'esecuzione del servizio, sono incompatibili colle altre di ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese per servizi eseguiti in via economica, retti da speciali Regolamenti.
Testo in vigore dal 5 maggio 1869 al 17 aprile 1870
