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[1]Gli Ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali e' commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.
[2]A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potra' porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto.
Testo in vigore dal 5 maggio 1869 al 12 febbraio 1870
