Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 maggio 1869 al 12 febbraio 1870. Leggi il testo vigente →

[1]Gli Ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali e' commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.

[2]A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potra' porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto.

Testo in vigore dal 5 maggio 1869 al 12 febbraio 1870

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026~art61 · fonte del testo

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