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Oltre ai prestiti per la conversione dei loro debiti attuali potranno le provincie e i comuni della Sicilia ottenere dalla Cassa di credito comunale e provinciale nuovi prestiti per consolidare le passivita' fluttuanti del bilancio rispettivo, accertate al 30 novembre 1896 e per provvedere a spese derivanti da impegni presi a tutto lo stesso mese, per una somma complessiva non superiore ai 15 milioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 maggio 1900, n. 173
1La L. 17 maggio 1900, n. 173 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La somma di 15 milioni assegnata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, e' elevata alla somma di L. 26 milioni".
Testo in vigore dal 2 giugno 1900 al 16 dicembre 2009
