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Oltre ai prestiti per la conversione dei loro debiti attuali potranno le provincie e i comuni della Sicilia ottenere dalla Cassa di credito comunale e provinciale nuovi prestiti per consolidare le passivita' fluttuanti del bilancio rispettivo, accertate al 30 novembre 1896 e per provvedere a spese derivanti da impegni presi a tutto lo stesso mese, per una somma complessiva non superiore ai 15 milioni.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 2 giugno 1900
