Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro della Giustizia, salvo pegli uditori e pei conciliatori il disposto degli articoli 19 e 29, e salve le disposizioni seguenti:
[2]I vicecancellieri e vicecancellieri aggiunti delle Corti e dei tribunali, i sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti delle procure generali ed i vicecancellieri di pretura, sono nominati dal Ministro della Giustizia.
[3]La nomina degli uscieri delle Corti, dei tribunali e delle preture e' fatta per ciascun distretto di Corte d'appello dal primo presidente in conformita' della deliberazione emessa da una Commissione composta del primo presidente, del procuratore generale e del presidente anziano di sezione della Corte medesima, ed in sua mancanza, del consigliere anziano.
[4]Nella stessa forma saranno nominati dal primo presidente della Corte di cassazione gli uscieri addetti alla medesima Corte)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010
