Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876. Leggi il testo vigente →
I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re sulla proposta del ministro della giustizia, salvo per gli uditori il disposto dell'articolo Gli uscieri sono nominati dal ministro della giustizia.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876
