Art. 72
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Per essere nominato consigliere di una corte di appello e' necessario aver l'eta' di trent'anni ed essere stato presidente o per anni due vice-presidente, ovvero per anni sei giudice di tribunale civile e correzionale, oppure per anni dieci avvocato esercente avanti le corti, o per egual tempo professore di leggi in una universita' dello Stato, salvo il disposto dall'articolo 137 della presente legge.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 luglio 1907, n. 511
6La L. 14 luglio 1907, n. 511 ha disposto (con l'art. 31, commi 1 e 2) che "Per le nomine degli avvocati esercenti e professori di legge previste negli articoli 51, 72 e 128 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, e nell'art. 1 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, oltre le condizioni ivi stabilite, e' richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura. Quando il ministro non intende uniformarsi a detto parere, e' necessaria per la nomina la deliberazione del Consiglio dei ministri".
Testo in vigore dal 7 agosto 1907 al 16 dicembre 2010
