Art. 72
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Per essere nominato consigliere di una corte di appello e' necessario aver l'eta' di trent'anni ed essere stato presidente o per anni due vice-presidente, ovvero per anni sei giudice di tribunale civile e correzionale, oppure per anni dieci avvocato esercente avanti le corti, o per egual tempo professore di leggi in una universita' dello Stato, salvo il disposto dall'articolo 137 della presente legge.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 7 agosto 1907
