Art. 69
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[1]In ogni anno un decreto reale designa i presidenti ed i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione, come pure il presidente ed i membri che compongono la sezione d'accusa, ed i supplenti, e la sezione che deve, promiscuamente cogli affari civili, occuparsi degli appelli in materia correzionale.
[2]E' applicabile anche alle corti di appello il disposto dalla prima parte dell'art. 44.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
