Art. 44
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I tribunali civili e correzionali possono per decreto reale, ove la necessita' del servizio lo richieda, e lo acconsenta il numero del personale, esser divisi in piu' sezioni.
tolto: Nei tribunali divisi in piu' sezioni sono in ogni anno designati per reale decreto i giudici che debbono comporre ciascuna sezione.
tolto: Lo stesso decreto designa le sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari correzionali, e gli appelli in materia correzionale e di polizia, ovvero gli uni e gli altri promiscuamente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art44 · fonte del testo
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