Art. 45
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nei tribunali divisi in piu' sezioni il presidente presiede alla sezione prima; le altre sezioni sono presiedute da vice-presidenti od anche provvisoriamente da giudici anziani.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
