Art. 44
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[1]I tribunali civili e correzionali possono per decreto reale, ove la necessita' del servizio lo richieda, e lo acconsenta il numero del personale, esser divisi in piu' sezioni.
[2]Nei tribunali divisi in piu' sezioni sono in ogni anno designati per reale decreto i giudici che debbono comporre ciascuna sezione.
[3]Lo stesso decreto designa le sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari correzionali, e gli appelli in materia correzionale e di polizia, ovvero gli uni e gli altri promiscuamente.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
