Art. 43
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[1]In ogni tribunale uno dei giudici e' incaricato per ciascun anno con decreto reale dell'istruzione delle cause penali. Occorrendo il bisogno possono, pure per decreto reale, essere applicati all'ufficio d'istruzione anche altri giudici e gli aggiunti giudiziari.
[2]Le funzioni degli istruttori quand'anche esercitate da giudici inamovibili, sono sempre rivocabili.
[3]I giudici istruttori possono essere temporariamente destinati ad un tribunale diverso da quello di cui fanno parte, qualora per istraordinarie circostanze il bisogno del servizio lo richieda.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
