Art. 40
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[1]((Possono essere nominati vicepretori mandamentali i laureati in legge che abbiano compiuto l'eta' di anni 21, i notai ed i procuratori esercenti.
[2]Per essere nominato vicepretore comunale sono necessari i requisiti prescritti dall'articolo 33)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010
