Art. 40
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[1]Possono essere nominati vice-pretori mandamentali i laureati in legge che abbiano l'eta' di anni ventuno ed i requisiti necessari per essere ammessi all'esercizio dell'avvocatura, come pure i notai esercenti da tre anni, fermo quanto agli uditori il disposto dall'art. 37 della presente legge.
[2]Per essere nominato vice-pretore comunale sono necessari i requisiti prescritti dall'art. 33.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876
