Art. 39
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[1]((Per essere nominato pretore si richiede un tirocinio non minore di un anno in qualita' di uditore, e l'esame pratico indicato dall'articolo Possono altresi' essere nominati pretori, quando abbiano sostenuto con esito favorevole l'esame pratico prescritto dall'art. 23:
[2]1. I vicepretori mandamentali laureati in legge dopo due anni d'esercizio;
[3]2. I laureati in legge, dopo tre anni di esercizio effettivo dell'avvocatura avanti le Corti o i tribunali;
[4]3. I procuratori laureati in legge, dopo quattro anni di esercizio effettivo avanti le Corti o i tribunali;
[5]4. I notai laureati in legge, dopo sei anni di esercizio effettivo della loro professione.
[6]Dopo due anni di esercizio pei vicepretori, e dopo tre per gli avvocati, puo' il Ministro della Giustizia dispensare cosi' gli uni come gli altri dall'esame, purche' presentino delle speciali attestazioni, i primi della Commissione di cui all'articolo 19, e i secondi del Consiglio dell'ordine degli avvocati.
[7]Nessuno puo' essere nominato pretore prima di aver compiuta l'eta' di anni 25)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010
