Art. 39
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[1]Per essere nominato pretore si richiede un tirocinio non minore di un anno in qualita' di uditore, e l'esame pratico indicato dall'art. Possono altresi' essere nominati pretori:
[2]1.° I vice-pretori mandamentali laureati in legge, dopo quattro anni di esercizio;
[3]2.° I laureati in legge, dopo cinque anni di esercizio effettivo dell'avvocatura avanti i tribunali o le corti;
[4]3.° I procuratori laureati in legge, dopo otto anni di esercizio effettivo avanti le corti o i tribunali nella qualita' di capi di ufficio;
[5]4.° I notai laureati in legge, dopo otto anni di effettivo esercizio della loro professione.
[6]Tuttavia i vice-pretori, di cui al n.° 1, gli avvocati che non abbiano un esercizio effettivo di sette anni, i procuratori e notai debbono, prima di essere nominati, sottoporsi ad un esame di abilitazione, conforme a quello prescritto dall'art. 23, e riportarne l'approvazione.
[7]Nessuno puo' essere nominato pretore prima di aver compito l'eta' di anni venticinque.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876
