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Presso le autorita' giudiziarie alle quali vengano applicati commessi od altri impiegati, che servivano nelle cancellerie o segreterie, i cancellieri rilascieranno a favore dell'erario, sui proventi indicati nell'art. 156, dedotte le spese d'ufficio, una somma corrispondente alla retribuzione minima di altrettanti scrivani quanti sono gli applicati, entro i limiti delle piante organiche da stabilirsi per gli scrivani.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art284 · fonte del testo

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