Art. 284
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Presso le autorita' giudiziarie alle quali vengano applicati commessi od altri impiegati, che servivano nelle cancellerie o segreterie, i cancellieri rilascieranno a favore dell'erario, sui proventi indicati nell'art. 156, dedotte le spese d'ufficio, una somma corrispondente alla retribuzione minima di altrettanti scrivani quanti sono gli applicati, entro i limiti delle piante organiche da stabilirsi per gli scrivani.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
