Art. 282
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 157 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli attuali commessi delle cancellerie e segreterie nelle provincie napoletane e siciliane, i copisti, aiuti copisti e copisti aggregati delle provincie toscane, come pure i custodi ed inservienti delle provincie suddette e delle lombarde, sono mantenuti cogli stipendi od assegni che ora percepiscono, finche' non vengano altrimenti collocati. A tale effetto essi saranno equiparati agli impiegati degli uffizi di stralcio contemplati nell' art. 17 della legge 11 ottobre 1863, n.° 1500. Tuttavia gli stipendi dei commessi delle provincie napoletane e siciliane, e dei copisti, aiuti copisti e copisti aggregati nelle toscane, saranno diminuiti d'un quinto, il quale sara' distribuito in ogni bimestre a quelli fra di essi che dimostrassero maggiore solerzia ed assiduita' al lavoro. Questa distribuzione si fara' per gli impiegati dei tribunali e delle preture da un'apposita commissione composta dal presidente del tribunale, dal procuratore del Re e dal giudice istruttore; per quelli della corte, dal primo presidente e procuratore generale cli concerto fra loro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art282 · fonte del testo
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