Art. 283
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[1]Al servizio che ora si presta dal suddetto personale, si provvedera' in seguito secondo le norme prescritte dalla presente legge.
[2]I commessi attuali potranno, qualora siano riconosciuti idonei, essere nominati ai posti che si renderanno vacanti nelle cancellerie e segreterie, anche se non abbiano i requisiti prescritti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010
