Art. 27
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[1]((In ogni comune vi ha un conciliatore, e vi sara' pure un viceconciliatore.
[2]Nei comuni, in cui per ragione di popolazione o per altre cause, un solo conciliatore e' insufficiente, puo' esserne stabilito un numero maggiore)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010
