Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876. Leggi il testo vigente →
[1]In ogni comune vi ha un conciliatore.
[2]Nei comuni in cui per ragione di popolazione, o per altre cause, un solo conciliatore e' insufficiente, puo' esserne stabilito un numero maggiore.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876
